La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44154, depositata in data 2 novembre 2023, in tema di ordine europeo di indagine, ha affermato che oggetto dell’acquisizione all’estero della messaggistica criptata sulla piattaforma SKY-ECC non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell’art. 234-bis c.p.p..
L’attività acquisitiva riguardante comunicazioni avvenute nella fase “statica”, dev’essere inquadrata nelle disposizioni dettate in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella prevista dall’art. 254-bis c.p.p..
Qualora abbiano oggetto comunicazioni avvenute nella fase “dinamica”, dev’essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p., in materia di intercettazioni telematiche.