Momento Legislativo

Originale informatico

Non esiste una definizione normativa di originale informatico, quindi essa va desunta dalla teoria generale del documento.
E’ un oggetto informatico (file) creato per la prima volta da un elaboratore e (se previsto dalla normativa) sottoscritto con una procedura informatica all’esito della quale l’oggetto assume una consistenza fisica diversa da quella che aveva prima della sottoposizione all’operazione di sottoscrizione informatica.
La sottoscrizione autografa di un documento tradizionale è un’attività la cui verifica è possibile attraverso l’ispezione del segno grafico della firma apposta sul foglio.
La c.d. sottoscrizione elettronica è un’attività informatica la cui verifica è possibile da parte di qualsivoglia sistema informatico attraverso un’apposita procedura e non tramite ispezione del segno grafico apposto sul documento informatico.
Il procedimento di produzione e sottoscrizione informatica di un originale informatico è, dunque, verificabile informaticamente (e non necessariamente visibile graficamente) con un apposito software.
Nell’ambito del “Processo Civile Telematico” il sistema dei registri di cancelleria, all’esito della verifica della sottoscrizione elettronica presente sul documento informatico depositato, appone la c.d. “coccardina” sulla copia informatica dell’atto; la presenza di questo “contrassegno” non è né consente l’attività informatica di verificazione della sottoscrizione elettronica ma fornisce semplicemente la “notizia” che detta attività è stata compiuta dal sistema dei registri di cancelleria.

 

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