La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con riferimento al patrocinio a spese dello Stato ha precisato che il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ex art. 79 del d.P.R. 30.5. 2002 n. 115, prevede che “l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4 dello stesso d. P.R., con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero ”