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Patrocinio dei non abbienti - Procedimento ’ex art. 99 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 - Applicazione della regola di giudizio corrispondente a quella di cui all’art. 96 d.P.R. 115/2002- Corte Cass. sezione IV^penale, sentenza n. 22854 del 28 marzo 2024, depositata in data 6 giugno 2024

Le quarta Sezione penale della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 22854 del 28.5.2024, depositata in data 6 giugno  2024 in tema di diritto al patrocinio a spese dello stato  hanno affermato  i seguenti principi di diritto: ” Il giudizio di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2022 avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente una piena devoluzione delle questioni relative all’accertamento dei presupposti del beneficio al giudice competente. A seguito del rigetto dell’istanza, a prescindere dalle ragioni indicate nel provvedimento, lo stesso giudice dovrà  applicare la regola di giudizio corrispondente a quella prevista  dall’art. 96 d.P.R. 115/2022, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici ivi indicati, compresi quegli indiziari compresi quelli indiziari, ( nel rispetto delle previsioni dell’art. 192 cod. proc. pen.) secondo le acquisizioni processuali e senza dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova”.

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