La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 36566 del 21 giugno 2024 depositata in data 1 ottobre 2024 in tema di peculato ha affermato che concorre al delitto ai sensi dell’art. 110 cod. pen. anche il soggetto non qualificato “…….non essendo necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sia l’esecutore materiale della condotta appropriativa, ben potendo questa essere compiuta da un extraneus” precisando che ” .Ciò che tuttavia è indispensabile è che il correo privo di qualifica soggettiva per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione “di possesso per ragioni di ufficio o di servizio” del pubblico agente con la res”