La Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29432 del 22 ottobre 2024, depositata in data 14 novembre 2024, sulla questione relativa alla determinazione delle spese del procedimento di correzione ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287 – 288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza “