La sesta Sezione penale, della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11726 del 16 novembre 2023, depositata in data 20 marzo 2024, in tema di misure di prevenzione ha affermato che “…..il d.lgs. n. 150/2022 con ‘introduzione dell’art. 581 commi 1 e 1 quater c.p.p., restringe l’ambito applicativo delle previsioni in esame alle impugnazioni proposte in sede id merito o legittimità, avverso le sentenze, si da coordinare l’introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello di prevenzione, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo”.