La seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 50426, del 26 ottobre 2023, depositata in data 18 dicembre 2023, sulla questione relativa alla natura della sentenza di non doversi procedere ha affermato che per il principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione di cui all’art. 568 co. 1 c.p.p., sino allo spirare del termine di cui al co. 3 dell’ art. 420 quater c.p.p., il provvedimento adottato è suscettibile di revoca e quindi non ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, non ponendosi in contrasto con la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost.