PROTOCOLLO D’INTESA SUL PROCESSO CIVILE IN CASSAZIONE
tra la Corte Suprema di cassazione, la Procura Generale della Corte di cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense
Premesso che
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», ha comportato una rilevante riforma del processo civile di cassazione.
Nell’ambito della medesima riforma sono state introdotte norme che potrebbero essere definite “trasversali”, come l’estensione e il rafforzamento del processo civile telematico ovvero l’accentuazione della “dimensione valoriale” del processo, sottolineando il ruolo fondamentale dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti e di collaborazione tra le parti e il giudice.
Si tratta di modifiche importanti, finalizzate a garantire maggiore effettività alla tutela giurisdizionale in sede civile, sia attraverso la riduzione della durata dei procedimenti, sia consentendo di concentrare risorse ed energie nell’espletamento della funzione nomofilattica propria di una Corte Suprema.
Tutto ciò rende necessario aggiornare e ricalibrare i vari Protocolli d’intesa intercorsi tra la Corte di cassazione, la Procura Generale, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense di seguito elencati: il Protocollo sulle regole redazionali dei ricorsi, civili e tributari, del 17 dicembre 2015; il Protocollo sull’attuazione del rito civile in cassazione del 15 dicembre 2016; il Protocollo sull’avvio del processo telematico e sulla digitalizzazione del 27 ottobre 2020, come integrato in data 18 novembre 2020 e 7 aprile 2021.
Attraverso la sottoscrizione di un testo unico dei protocolli, destinato a ricomprendere e superare quelli sinora siglati, si intende manifestare la volontà comune di costruire insieme una prassi organizzativa e un’interpretazione condivisa di alcuni snodi altrimenti problematici delle modifiche normative, nella convinzione che il modo più efficace per produrre il cambiamento culturale richiesto dalla riforma sia quello del pieno e fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti del processo sui quali ricade la comune responsabilità di farlo funzionare, e che nessuna significativa modifica del modo di essere e funzionare della Corte di cassazione può prescindere dal consenso e dal contributo della classe forense.
La realizzazione di questo Protocollo, suscettibile di progressivi aggiornamenti è espressione della necessità – avvertita da tutti i sottoscrittori – di affrontare i temi di comune interesse con il metodo del confronto sui problemi e della condivisione degli obiettivi.
tanto premesso
la Corte di cassazione, la Procura Generale della Corte di cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense approvano il seguente
PROTOCOLLO D’INTESA
1. REGOLE REDAZIONALI DEGLI ATTI PROCESSUALI
Si conviene che, in considerazione della codificazione del principio di chiarezza e sintesi degli atti e provvedimenti, di cui al novellato art. 121 c.p.c., si rende necessario ribadire le regole redazionali già convenute nel protocollo siglato nel 2015, con le attualizzazioni imposte dalla obbligatorietà del processo civile telematico e l’adozione di un modulo redazionale dei ricorsi, che ne definisca l’estensione e ne agevoli la comprensione, senza che l’eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un’automatica sanzione di tipo processuale.
1.1. Redazione dei ricorsi
I ricorsi dovranno essere redatti secondo lo schema strutturato, approvato e pubblicato sul p.s.t. (portale servizi telematici), inserendo, in particolare, le seguenti indicazioni.
parte ricorrente
Cognome e nome – denominazione sociale – data e luogo di nascita – legale rappresentante – luogo di residenza – sede sociale – codice fiscale
dati del difensore ( cognome e nome, codice fiscale)
dati del domiciliatario ( cognome e nome, codice fiscale) – eventuale –
parte intimata
Gli stessi dati indicati per la parte ricorrente (se noti alla medesima parte ricorrente).
sentenza impugnata
Estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, codice ufficio, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica se notificato).
codice materia
Codice materia correlato al codice-oggetto del giudizio di merito ( ad eccezione del giudizio tributario), secondo le disposizioni riportate sul sito della Corte di cassazione ed allegate al presente protocollo (v. All. n. 1), al fine della corretta assegnazione del ricorso alla Sezione tabellarmente competente.
valore della controversia
Specificazione del valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato.
parole chiave
Massimo 10 ( dieci) parole, che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio.
sintesi dei motivi
Sintesi dei motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e delle questioni trattate. Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso, eventualmente inserendo il link di invio diretto alla pagina di riferimento.
svolgimento del processo
Esposizione, di regola, in massimo 5 pagine, del fatto processuale in modo funzionale alla chiara percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure sviluppate nella parte motiva.
motivi di impugnazione
Argomenti a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”.
L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta, di regola, nel limite massimo di 30 pagine.
Per ciascuno dei motivi devono essere indicati gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrandone il contenuto rilevante (eventualmente inserendo apposito link).
conclusioni
Provvedimento richiesto (ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc.).
documenti da depositare ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Atti e/o documenti espressamente indicati in relazione a ciascun motivo, elencati secondo un ordine numerico progressivo.
I relativi file vanno denominati utilizzando la stessa nomenclatura e numerazione utilizzate nell’elenco.
caratteri
Per facilitare la lettura, si raccomanda di utilizzare caratteri di tipo corrente e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5.
1.2. Redazione dei controricorsi e ricorsi incidentali.
Tutte le indicazioni relative al ricorso, comprese quelle sulle misure dimensionali e i caratteri, si estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi.
In particolare, per quanto attiene alla sintesi dei motivi, sarà opportuna una sintesi degli argomenti difensivi correlati ai singoli motivi di ricorso (“contromotivi”).
Analogamente, sarà opportuno indicare, in relazione a ciascun motivo del ricorso avversario, gli eventuali atti, documenti o contratti collettivi su cui si fonda la difesa.
Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, si applicano integralmente le previsioni dettate per i ricorsi.
1.3. Memorie illustrative.
Le memorie non devono superare, di regola, le 15 pagine, con l’osservanza delle raccomandazioni sull’uso dei caratteri previsti per i ricorsi.
1.4. Atti codificati del processo civile telematico.
Per il deposito telematico occorre utilizzare l’apposito atto codificato dal sistema informatico (v. All. n. 2) per la corretta indicizzazione nel fascicolo informatico ai fini della più immediata consultabilità.
1.5. Principio di specificità e localizzazione.
Tale principio deve ritenersi rispettato quando:
1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di chiarezza e sinteticità previsti dal codice di rito;
2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.), con l’illustrazione del contenuto rilevante e la precisazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce
3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati la fase processuale e il momento in cui è avvenuto il deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo;
4) siano depositati mediante allegazione nella busta telematica, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso.
1.6. Note a chiarimento.
1) Il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle ulteriori indicazioni sin qui previste non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso ( e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.
2) Nel caso che per la loro particolare complessità le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell’ambito del medesimo ricorso ( o atto difensivo), le ragioni per le quali sia risultato necessario scrivere di più. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.
3) L’eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso ( o atto difensivo), può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese.
4) Dai limiti dimensionali sono esclusi: a) l’intestazione; b) l’indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni; c) l’elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso; d) la procura in calce; e) la relazione di notificazione.
5) L’uso di particolari tecniche di redazione degli atti (in particolare, quando consentano la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto), tali da agevolarne la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo, comporta l’aumento del compenso professionale, ai sensi dell’art. 4, comma I-bis, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
2. DISPOSIZIONI PER IL RITO CAMERALE UNIFICATO
2.1. Avviso di fissazione dell’adunanza camerale
L’avviso di fissazione dell’adunanza camerale sarà redatto secondo il modello predisposto dall’ufficio e riporterà:
– l’indicazione della data, dell’ora e del luogo dell’adunanza stessa;
– l’indicazione che l’adunanza camerale non è partecipata;
– l’indicazione del termine entro il quale le parti hanno facoltà di depositare memoria;
– l’indicazione della facoltà di cui al punto 2.4.
2.2. Conclusioni scritte del Procuratore generale.
Le conclusioni scritte formulate dal Procuratore Generale e trasmesse tramite piattaforma p.c.t. saranno rese disponibili alle parti attraverso la consultazione del p.s.t.
2.3. Istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.
Qualora un ricorso sia avviato alla trattazione camerale, le parti potranno richiedere motivatamente, nella memoria depositata a norma dell’art. 380-bis.1, c.p.c. o con apposita istanza, che la trattazione avvenga invece in pubblica udienza indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che, a loro avviso, giustifica la discussione pubblica.
2.4. Regime transitorio (di cui al comma 2 dell’art. l-bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016).
Per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata l’adunanza camerale, l’intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale, potrà, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro quali può farlo il controricorrente.
Della possibilità di avvalersi di tale facoltà si darà notizia alle parti destinatarie dell’avviso di fissazione dell’adunanza.
Nei medesimi casi la parte intimata, che non ha notificato il controricorso, è autorizzata a presentare l’istanza prevista dall’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020.
3. PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE ACCELERATA DEI RICORSI EX ART. 380-BIS C.P.C.
Quanto alla sintetica proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., tenuto conto dell’esigenza manifestata dall’Avvocatura di una adeguata informazione circa le ragioni addotte, si conviene che:
la proposta dovrà indicare:
– quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento (tramite menzione del dato normativo o, in alternativa, del precedente o, ancora, con breve formula libera);
– quanto alla prognosi di manifesta infondatezza, quali siano i precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico sui motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti.
Tale proposta sarà formulata secondo un modello informatizzato e verrà comunicata ai difensori con l’indicazione espressa che entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione e che, in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvederà ai sensi dell’art. 391 c.p.c., nonché con l’avvertimento che, se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procederà ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI NEI PROCESSI CIVILI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
Considerato che è attualmente pendente innanzi alla Corte un numero rilevantissimo di procedimenti civili introdotti nelle forme ordinarie, mediante il deposito degli atti esclusivamente in forma cartacea, per favorire lo sviluppo del processo telematico appare di estrema utilità che gli atti processuali già depositati in modalità analogica dalle parti siano veicolati in via telematica tramite piattaforma p.c.t., nei termini e con le modalità di seguito specificate, e così resi disponibili ai magistrati nell’apposito applicativo ministeriale (il cd. desk del magistrato) in uso presso le sezioni civili della Cassazione e della Procura Generale.
A tal fine si conviene quanto segue.
4.1. Contenuto del provvedimento di fissazione dell’udienza.
1. Con la comunicazione contenente l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale non partecipata, la Cancelleria della Corte di cassazione inviterà i difensori e l’Avvocatura Generale dello Stato a trasmettere, ove nella loro disponibilità e secondo le forme di cui agli articoli seguenti del presente protocollo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica – nel formato pdf previsto per i documenti informatici allegati, ex art. 12 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 – di tutti gli atti processuali del giudizio di cassazione già depositati in cartaceo nelle forme ordinarie (ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma secondo, c.p.c., provvedimento impugnato).
4.2. Modalità di deposito delle copie informatiche degli atti cartacei.
1. I difensori delle parti, compresa l’Avvocatura Generale dello Stato, provvederanno a depositare in via telematica sulla piattaforma p.c.t. le copie informatiche di tutti gli atti
processuali del giudizio di cassazione, già depositati in cartaceo, ove nella loro disponibilità.
2. L’adesione all’invito di cui al presente protocollo implica l’impegno a trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo.
4.3. Utilizzo della piattaforma del processo telematico per le memorie e le richieste dell’udienza cartolare.
Secondo le stesse modalità saranno depositate le memorie e le richieste previste dall’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 37 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2020, la cui efficacia è stata prorogata con il d.l. n. 198 del 2022 sino al 30 giugno 2023.
5. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DEI REFERENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO.
Per seguire lo sviluppo delle attività atte a garantire la piena attuazione e l’aggiornamento del protocollo è costituito un gruppo di lavoro, formato da:
per la Corte di cassazione: Segretario generale agg. cons. Irene Tricomi, Vice Segretario generale cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli; Direttore del CED cons. Enzo Vincenti, Magistrato addetto al CED cons. Ileana Fedele;
per il Consiglio Nazionale Forense: Avvocato Francesco Greco, Avvocato Alessandro Patelli;
per l’Avvocatura Generale dello Stato: Avvocato dello Stato Marco La Greca, Avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio;
per la Procura Generale della Corte di cassazione: Avvocato Generale Renato Finocchi Ghersi, Avvocato Generale Rita Sanlorenzo.
Il gruppo dei referenti provvederà altresì a promuovere la formazione per tutti i soggetti coinvolti (personale amministrativo e tecnico, avvocatura, magistrati), anche attraverso l’organizzazione di iniziative congiunte e trasversali fra i diversi interlocutori istituzionali.
Il medesimo gruppo provvederà infine a promuovere l’adozione delle misure organizzative necessarie a supportare l’efficace avvio e sviluppo della riforma, anche attraverso l’eventuale formulazione di modifiche normative che si rendessero opportune.
6. ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI PROTOCOLLI
Con la sottoscrizione del presente protocollo cessano di avere validità i precedenti protocolli sottoscritti dalle medesime parti in materia civile.