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Reato di millantato credito e traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen. – Configurabilità del delitto di truffa - Formale contestazione e accertamento in fatto di tutti gli elementi costitutivi - Corte Cass. SS UU penali, sentenza n. 19357 del 29 febbraio 2024, depositata in data 15 maggio 2024

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 19357 del 29 febbraio 2024, depositata in data 15 maggio  2024 sulla questione relativa alla contrapposizione di due orientamenti circa la definizione degli effetti delle modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite    hanno affermato i seguenti principi di diritto: ”   Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, secondo comma, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen.., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett) t) della citata legge”

” Le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, secondo comma, cod. pen., potevano, e tutt’ora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttiva), purchè siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice” 

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