Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3652 del 4 febbraio 2025, depositata in data 13 febbraio 2025, in tema di riabilitazione del Magistrato sottoposto a censura dalla Sezione disciplinare con trasferimento d’ufficio ha affermato che “Sebbene l’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 limiti l’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Sezione disciplinare alle sentenze e alle ordinanze di sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, di cui agli artt. 21 e 22 dello stesso decreto legislativo, deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Sezione disciplinare, ai sensi del successivo (e posteriormente introdotto) art. 25-bis, decide in tema di riabilitazione, trattandosi di provvedimento che statuisce sulle situazioni giuridiche del magistrato ritenuto responsabile in esito al procedimento disciplinare, perpetuando, in caso di diniego del beneficio, l’effetto che si ricollega alla pronuncia di condanna, e viceversa neutralizzandone ogni effetto allorché la riabilitazione sia accordata”.
“Il Collegio delle Sezioni Unite ritiene la riabilitazione ammissibile anche quando la censura è accompagnata dalla misura del trasferimento di sede o di funzione”.
La riabilitazione del magistrato condannato alla censura con trasferimento d’ufficio non comporta, dunque, l’estinzione di quest’ultima misura. Non si assiste, cioè, ad una riassegnazione automatica, eventualmente in soprannumero, alla sede dalla quale il magistrato condannato e riabilitato era stato trasferito. Ciò non toglie
che il magistrato trasferito d’ufficio, una volta maturato il periodo di legittimazione nell’ufficio ad quem, possa ambire, al pari di ogni altro magistrato, al rientro nella sede da cui è stato trasferito (o al trasferimento in altra sede) secondo la disciplina ordinaria dei tramutamenti, ferme le valutazioni di competenza del Consiglio superiore.