La sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3892 del 22 gennaio 2024, depositata in data 30 gennaio 2025, in tema di convalida del provvedimento di allontanamento dall’abitazione emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis cod. proc. pen ha affermato che ” sussista l’interesse del pubblico ministero a impugnare con il ricorso per cassazione la mancata convalida del provvedimento di allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare, anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato, poiché il riconoscimento dell’interesse della pubblica accusa è evincibile dalla lettura dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., alla luce del parametro fissato dall’art. 111 Cost., dunque di una regula iuris che vuole che vi sia sempre una necessaria verifica giurisdizionale sulla legittimità di un provvedimento che, sia pure con effetti più limitati rispetto a quelli prodotti dall’arresto e dal fermo, incide limitandola sulla libertà personale”.
“………la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 384- bis, comma 2-bis cod. proc. pen. costituisce un provvedimento di natura giudiziaria e che il giudice della convalida, è tenuto a compiere, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza di convalida, una verifica sostanziale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sul pericolo di reiterazione di condotte che pongano in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa”.