La Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29812 del 8 ottobre 2024, depositata in data 19 novembre 2024, sulla questione relativa alla perdita della capacità processuale della parte ricorso per cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina la inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato “