La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4800, del 15.1.2024, depositata in data 2 febbraio 2024, sulla questione relativa inammissibilità dell’impugnazione senza formalità procedurale ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., nell’ipotesi di ricorso per cassazione proposto da un difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c. p. p., ha affermato che “….il riferimento all’art. 581 nella sua interezza, in detto comma, sia rimasto invariato solo per un difetto di coordinamento tra norme e quindi che debba intendersi escluso dal divieto di applicazione della procedura de plano il caso di inammissibilità previsto dal comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. inserito dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150”