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Sospensione condizionale della pena non subordinata agli obblighi, concordati dalle parti, ex art. 165, c. V° c. p. – Sentenza di patteggiamento – Ricorribilità per cassazione - Corte Cass. SS UU penali, sentenza n. 5352 del 28.9.2023 depositata in data 6 febbraio 2024

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione  con la sentenza n.  5352 del 28 settembre 2023, depositata in data 6 febbraio 2024,  sul contrasto giurisprudenziale circa la impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta viziate nella parte relativa alla sospensione condizionale della pena, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un’ipotesi di illegalità della pena”.

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