Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12449 del 26 marzo 2024, depositata in data 7 maggio 2024, in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale con indicazione generica di pagamento di interessi legali ha affermato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”