Momento Legislativo

Trasporto aereo - Giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo - Competenza giudice del domicilio del convenuto o dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo - Corte Cass. Sezioni Unite civili, sentenza  n. 8802 del 11.3.2025, depositata in data 3 aprile 2025

Le Sezioni Unite  civili della Corte di Cassazione  con la sentenza n. 8802 del 11 marzo 2025, depositata in data 3 aprile 2025, in tema di  ha affermato che “Il passeggero che subisce la cancellazione o il ritardo del volo e che intende ottenere una compensazione in base al regolamento Ue n. 261/2004, per individuare il giudice competente tra gli Stati Ue, deve applicare il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). Pertanto, potrà rivolgersi al giudice del domicilio del convenuto o, in forza dei fori alternativi, al Tribunale dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicato nel biglietto di trasporto. Per ottenere un risarcimento per danni supplementari in forza della Convenzione di Montreal, il passeggero dovrà applicare l’articolo 33 di tale Convenzione che si occupa non solo della competenza giurisdizionale, ma anche della ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato

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