Momento Legislativo

Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - Art. 15, p. 1, dir. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 .72002 - Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche - Accesso ai dati richiesto da un’autorità nazionale competente - Perseguimento reato di furto aggravato - Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea, sentenza del 30 aprile 2024 causa C-178/22

La Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea nella causa C-178/22,   con la sentenza del 30 aprile 2024 sulla questione relativa al Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e ala riservatezza delle comunicazioni da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica  ha affermato che ” ……..non osta a una disposizione nazionale che impone al giudice nazionale – allorché interviene in sede di controllo preventivo a seguito di una richiesta motivata di accesso a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell’utente di un mezzo di comunicazione elettronica, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, presentata da un’autorità nazionale competente nell’ambito di un’indagine penale – di autorizzare tale accesso qualora quest’ultimo sia richiesto ai fini dell’accertamento di reati puniti dal diritto nazionale con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, purché sussistano sufficienti indizi di tali reati e detti dati siano rilevanti per l’accertamento dei fatti, a condizione, tuttavia, che tale giudice abbia la possibilità di negare detto accesso se quest’ultimo è richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato”

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