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Udienza preliminare - Perizia per la trascrizione delle intercettazioni - Differimento trattazione del processo per deposito elaborato peritale - Corte di Cassazione, 6^ sezione penale, sentenza n. 9161 del 28 gennaio 2025 depositata in data 5 marzo 2025

Le sesta sezione  penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9161  del 28 gennaio 2024, depositata in data 5 marzo 2025,  in tema di udienza preliminare  ha affermato il seguente principio di diritto ” Il giudice dell’udienza preliminare, ove ritenga di disporre una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, non può differire la definizione della fase in attesa  del deposito dell’elaborato peritale, in quanto la prova è costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pienamente accesso, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all’eventuale richiesta di definizione con riti alternativi. Tuttavia, l’illegittima sospensione dell’udienza preliminare in attesa del deposito della perizia non integra un’ipotesi di abnormità, non dando luogo ad una stasi del processo, da intendersi quale oggettiva impossibilità di prosecuzione, comportando un mero ritardo nella definizione dell’udienza preliminare “.

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