La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 11590 del 20 marzo 2024, depositata in data 30 aprile 2024, sulla questione relativa al vizi e difetti di funzionamento di un bene acquistato ha affermato che, in conseguenza della sopravvenuta sentenza delle Sezioni unite n. 18672/2019, sono state ritenute idonee all’interruzione della prescrizione di cui all’art. 1495, comma 3, c.c. anche le comunicazioni di “atti stragiudiziali”, affermandosi il seguente principio di diritto: “in tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, di cui all’art. 1495, comma 3 c.c., con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’art. 2945, comma 1 c.c.”.